STATUTO
Art. 1 - Costituzione di Associazione
Si è costituita, ai sensi dell’art. 36 e seg. del C.C., l’Associazione di Promozione Sociale denominata “SPAZIO INSIEME SANTA CATERINA”. L’Associazione nasce per dare continuità e forma giuridica all’impegno delle persone del quartiere Santa Caterina di Fermo, che negli ultimi 30 anni hanno lavorato a servizio del quartiere stesso, promuovendo iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Art. 2 - Sede
L’Associazione ha la sede a Fermo in viale Trieste n.35.

Art. 3 - Finalità
L’Associazione non ha finalità di lucro, costituisce un luogo di incontro sociale, sportivo, artistico, ricreativo, culturale e turistico, che concorre alla realizzazione e alla elaborazione delle richieste dei giovani, degli anziani e di tutta la popolazione del quartiere, valorizzando il volontariato, la cultura della solidarietà e la salvaguardia dell’ambiente. L’Associazione è aperta a tutti i cittadini. L’Associazione non deve avere nessuna connotazione partitica e deve operare nel rispetto del pluralismo, della libertà, della razza, della religione e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la sua vera funzione sociale, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 4 - Attività principali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di: a)predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali; b)promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica, ricreativa, ludico-sportiva, sociale-assistenziale, turistica; c)Incentivare l’organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, autofinanziamento e/o possibili contributi a sostegno di Associazioni che perseguono gli stessi scopi; d)favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze; e)valorizzare la gestione di zone verdi con particolare attenzione al rispetto ambientale; f)svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, esse sono aperte a tutti i cittadini, salvo quelle espressamente rivolte ai soci.

Art. 5 - Attività complementari
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre alle attività principali l’Associazione svolgerà attività complementari. In particolare in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 460/97 e ai sensi del DPR 26/1072 n. 633, l’Associazione aderirà ad Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Interno e con finalità assistenziali e ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 3, sesto comma, lettera e) della Legge 25 agosto 1991 n, 287 – potrà così allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti l’Associazione potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

Art. 6 - Soci
All’Associazione possono aderire, previa richiesta al Comitato di Gestione, in qualità di soci o partecipanti, tutti coloro che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente statuto. Il Comitato di gestione accoglie le richieste di tesseramento avanzate da colore che hanno 18 anni compiuti e senza limite. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di associato al momento di rilascio della tessera sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale, stabilita dal Comitato di Gestione. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e cedibili.

Art. 7 - Diritti dei Soci
Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività dell’Associazione e sono a sua disposizione le strutture, i mezzi e le attività della stessa, con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti. Ogni socio, maggiore di età, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Art. 8 - Doveri dei Soci
I soci sono tutti tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione, sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione, partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Comitato di Gestione. Debbono inoltre tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali, offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 9 - Rinuncia, Decadenza ed esclusione dei Soci
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Comitato di Gestione, salvo che lo stesso Comitato nell’esaminare la richiesta non ne accordi un minore termine. Oltre al caso di rinuncia, i Soci perdono la qualifica di Socio e decadono non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento. In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Comitato di Gestione. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri. Il Comitato di Gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei probiviri.

Art. 10 - Diritto di Rivalsa
L’Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 11 - Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: a)contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità; b)proventi delle “quote associative” e delle eventuali “quote integrative”; c)sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci; d)proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 12 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: a)l’Assemblea dei Soci; b)il Comitato di Gestione; c)il Presidente, d)il Vice Presidente, e)il Tesoriere, f)il Segretario, g)il Collegio dei Revisore dei Conti; h)il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo primario dell’Associazione, le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Comitato di gestione ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto al voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea stessa. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine dal Consigliere più anziano. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea e la validità della costituzione della stessa. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete e le viene sottoposta. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Comitato di gestione lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto la data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Comitato di Gestione. L’Assemblea Ordinaria: a)elegge ogni triennio i componenti del Comitato di Gestione; b)annualmente vota il bilancio consuntivo economico e finanziario; c)determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti; d)delibera sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria: a)elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l’intero Comitato di Gestione; b)delibera sulle proposte di modifica dello statuto; c)delibera sullo scioglimento dell’Associazione; d)delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Per le elezioni delle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano salvo diversa determinazione dell’Assemblea.

Art. 14 - Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi. Il Comitato di Gestione resta in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rinnovabili. Si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano e nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e i Delegati alle varie attività. In via ordinaria invece si riunisce almeno ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine dal Consigliere più anziano. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Al Comitato di gestione compete: a)la richiesta annuale di affiliazione secondo la procedura prevista; b)la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente; c)la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; d)l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea; e)l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali; f)la fissazione delle quote sociali; g)la proposta della modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali; h)l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti; i)l’individuazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari, motivandole: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall’Associazione; j)l’attuazione insindacabile delle decisioni prese dal Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Comitato di gestione. Il Comitato di Gestione decade: a)per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b)per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell’arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai Consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di impedimento il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a lui spetta istituzionalmente i compiti specifici di rappresentare l’Associazione a tutti gli effetti. Dura in carica tre (3) anni e viene eletto dal Comitato di Gestione. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato di Gestione solo in caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Gestione salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Esso convoca e presiede il Comitato di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti in collaborazione con il Tesoriere. Nomina il segretario (persona di fiducia) e i responsabili delle attività promosse, i quali entrano di diritto a far parte del Comitato di Gestione che durano in carica lo stesso periodo del suo mandato, con diritto di voto.

Art. 16 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. E’ nominato dal Comitato di gestione e dura in carica tre (3) anni.

Art. 17 - Il Tesoriere
Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune, redige il bilancio consuntivo economico e finanziario e coadiuva il Presidente nelle procedure di incassi e pagamenti. Il tesoriere è nominato dal Comitato di Gestione e dura in carica tre (3) anni.

Art. 18 - Il Segretario
Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione, è nominato dal Presidente e dura in carica lo stesso periodo del Presidente essendo persona di fiducia.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisore dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti il Comitato di gestione. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta la giacenza di casa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita. Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso. Dura in carica tre (3) anni ed è eletto nel corso dell’Assemblea nella quale vengono eletti i componenti il Comitato di gestione.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre (3) anni ed è eletto nel corso dell’Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato di gestione. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.

Art. 21 - Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Comitato di Gestione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile comunque per presentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 22 - Scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 862/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Norme Applicabili
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I° del Codice Civile.